Comune di San Maurizio Canavese

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Servizio edilizia privata

Responsabile: Architetto Maristella Popolo

Il servizio edilizia privata si occupa dell'attività edilizia svolta dai privati su tutto il territorio comunale e in particolare provvede alla ricezione, numerazione ed inserimento nel registro pubblico cartaceo ed informatico di tutte le pratiche edilizie ( permessi di costruire, D.I.A., nulla osta), nonché delle istanze di agibilità, fornisce informazioni oltre che sulle istanze presentate anche sulla normativa urbanistica ed edilizia vigente ed adottata, consente a chiunque abbia un interesse specifico ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 241/91 l'accesso ai documenti amministrativi, istruisce e propone il rilascio dei permessi di costruire, verifica la compatibilità urbanistica ed edilizia delle D.I.A., propone il rilascio dei nulla osta e dei certificati di agibilità. Il servizio si occupa inoltre delle pratiche di sanatoria e dei condoni edilizi.

Procedimenti amministrativi di competenza:

  1. Permesso di costruire (art. 10 del D.P.R. 380/2001):
    "Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
    1. gli interventi di nuova costruzione;
    2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso."

  2. D.I.A. (art. 22 del D.P.R. 380/2001)
    1. "Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
    3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
      1. gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
      2. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
      3. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche."

  3. Agibilità degli edifici (art. 24 del D.P.R. 380/2001)
    1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
    2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
      1. nuove costruzioni;
      2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
      3. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
    3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
    4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni."

  4. Nulla osta
    È previsto per le seguenti tipologie di intervento il rilascio di un mero nulla osta, su presentazione, da parte del privato cittadino di apposita istanza con allegata documentazione specifica a seconda dell'intervento:
    1. Tinteggiatura delle facciate:
      • Istanza su apposito modulo con marca da bollo
      • Documentazione fotografica;
      • Planimetria catastale
    2. Insegne, cappottine e vetrofanie:
      • Istanza su apposito modulo con marca da bollo
      • copia fotostatica della planimetria Catastale e di P.R.G.C. con l'individuazione dell'immobile sopra richiamato;
      • n. 2 fotografie dell'immobile su cui posizionare il manufatto;
      • n. 2 copie a colori elaborato grafico della tipologia del manufatto o planimetria esplicativa quotati.
    3. Allacciamento alla fognatura comunale
      • Istanza con marca da bollo
      • Elaborato con planimetria catastale, estratto di P.R.G.C. pianta dell'allacciamento e sezione
      • Relazione descrittiva dell'intervento
    4. Scarico dei reflui in ricettore diverso dalla fognatura comunale
      • Istanza da presentare su apposito modulo predisposto dall'ARPA con marca da bollo a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta dall'ARPA. Il Servizio provvederà alla trasmissione all'ARPA stessa al fine di ottenere parere e poter rilasciare il nulla osta

Procedure

  1. Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire (art. 20 del D.P.R. 380/2001)
    • Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza viene fatta comunicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990;
    • Richiesta atti documentali mancanti entro 15 giorni dalla presentazione della domanda;
    • Entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti documentali mancanti il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e qualora ritenga necessario che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può nello stesso termine, richiedere tali modifiche.
    • Il responsabile del procedimento una volta integrati gli atti predispone una relazione tecnico giuridica da sottoporre alla Commissione Edilizia che valuterà in ultima analisi l'intervento esprimendo parere obbligatorio non vincolante;
    • Viene data comunicazione agli interessati della determinazione assunta in merito all'ammissibilità dell'istanza, su proposta del Servizio, dal responsabile dell'Area valutato il parere della Commissione Edilizia. In caso di accoglimento della domanda vengono contestualmente comunicati gli adempimenti e determinazioni da effettuare per il rilascio del permesso di costruire. In caso di non accoglimento dell'istanza il Responsabile dell'Area invece ai sensi dell'art. 10 bis formula il prediniego, cui seguirà formale diniego ai sensi di legge

  2. Procedimento per gli interventi subordinati a D.I.A. (art. 23 del D.P.R. 380/2001):Il responsabile del procedimento qualora entro il termine di 30 giorni riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite per legge propone al responsabile dell'Area di notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento edilizio. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
    Le D.I.A. al momento della loro presentazione devono essere complete di tutta la documentazione necessaria riguardante, tra l'altro, il contenimento del consumo energetico, l'acustica e contenere il progetto dell'impianto elettrico e qualsiasi altra relazione necessaria per la specifica tipologia di intervento. Ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 380/2001 deve essere indicata l'impresa a cui vengono affidati i lavori.
    Di tale impresa deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettere a) e b) del L.gs n. 81 del 9.4.2008 (Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio industria ed Artigianato, autocertificazione relativa all'organico medio annuo e al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e D.U.R.C. valido al momento dell'inizio dei lavori). Questa documentazione, qualora non allegata alla presentazione della D.I.A., dovrà comunque essere trasmessa entro l'inizio dei lavori.
    In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
    Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale , con circolare n.5/2008, ha chiarito che il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorchè privi di dipendenti.

  3. Procedimento per il Certificato di agibilità(art.25 del D.P.R. 380/2001):
    • Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento edilizio, il soggetto titolare del permesso di costruire o chi ha presentato la D.I.A. o i loro successori o aventi causa presentano la domanda per il rilascio del certificato di agibilità corredata della documentazione prevista dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e comunque di tutta la documentazione prevista per legge;
    • Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza viene fatta comunicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990;
    • Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda il responsabile dell'Area, verificata la documentazione, rilascia il certificato di agibilità;
    • I trenta giorni possono essere interrotti una sola volta entro 15 giorni dalla domanda per la richiesta di documentazione integrativa;
    • L'agibilità si intende attestata passati 30 giorni nel caso in cui sia stato rilasciato parere dell'ASL oppure passati 60 giorni nel caso di autodichiarazione.


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