Comune di San Maurizio Canavese

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Servizio urbanistica

Responsabile: Architetto Maristella Popolo

Il servizio urbanistica si occupa dell'attività di pianificazione del territorio attraverso la gestione del piano regolatore generale e sue varianti nonché la definizione degli strumenti urbanistici esecutivi. Sono in capo al servizio anche la Vigilanza edilizia del Territorio, la gestione delle pratiche relative alla erogazione di contributi regionali o statali,il coordinamento del gruppo comunale di protezione civile e la gestione degli eventi calamitosi.

Procedimenti amministrativi di competenza e procedure:

  1. Piano regolatore generale e relative varianti strutturali e parziali
    La formazione del piano regolatore, delle varianti strutturali e parziali nonché delle relative modifiche sono normate dalla legge urbanistica della Regione Piemonte 5.12.1977 n. 56, in particolare dal titolo III che disciplina la pianificazione a livello comunale.
    La procedura, in relazione ai vari livelli di pianificazione, presenta aspetti alquanto complessi che richiedono l'applicazione e la verifica di altre norme tra cui quelle relative alla salvaguardia del territorio riguardanti, ad esempio, i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
    Nel contesto delle procedure medesime, che in relazione all'importanza urbanistica del procedimento implicano la partecipazione di più attori e si concludono con l'approvazione regionale o comunale, assume particolare rilievo la partecipazione popolare alla formazione del piano regolatore e relative varianti.
    1. Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.)
      Sia a livello di deliberazione programmatica che delinea gli obiettivi generali da conseguire e sia, principalmente, a livello del primo stadio formativo che riguarda il progetto preliminare, laddove vengono precisati in modo puntuale gli obiettivi del piano, chiunque può, secondo tempistiche prestabilite che devono trovare adeguata pubblicizzazione, presentare le proprie osservazioni con estensione, in parallelo, anche agli aspetti ambientali.
    2. Varianti strutturali e parziali al piano regolatore
      Analogamente al piano regolatore anche per le varianti strutturali e parziali allo stesso la normativa prevede la partecipazione formativa da parte dei cittadini ed anche dei soggetti portatori di interessi diffusi.
    3. Modifiche al piano regolatore.
      Riguardano per lo più adeguamenti operativi del piano regolatore che, per la loro limitata valenza, non richiedono la partecipazione di cittadini e sono approvati direttamente dal Consiglio Comunale.

  2. Strumenti urbanistici esecutivi (L.R. n. 56/1977)
    Rappresentano il secondo segmento della pianificazione urbanistica comunale. Sulla base della disciplina urbanistica delineata dal piano regolatore gli strumenti esecutivi attengono per lo più alla progettazione delle zone di espansione ma riguardano pure, come nel caso dei piani di recupero, la riqualificazione del territorio già insediato. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono di due tipi: di iniziativa privata rappresentati dal piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) ossia dal classico piano di lottizzazione o di iniziativa pubblica rappresentati dai piani particolareggiati (P.P.).
    Anche in questo caso la disciplina formativa e di variante è dettata dalla L.R. n. 56/1977 cui sono correlate altre disposizioni normative e, ovviamente, dal piano regolatore generale comunale. Ad esempio i piani esecutivi convenzionati di iniziativa privata più ricorrenti, riguardanti le zone di espansione, sono disciplinati dall'art. 43 della L.R. n. 56/1977.
    Gli elaborati che compongono tale strumento esecutivo sono quelli del piano particolareggiato descritti all'art. 39 della legge medesima cui si connette una proposta di convenzione atta a disciplinare i rapporti tra il proponente ed il Comune.
    L'istanza per l'approvazione del progetto di piano esecutivo, unitamente allo schema di convenzione, è presentata al Sindaco.
    Dopo la relativa istruttoria il responsabile dell'Area Urbanistica, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione, interrotto del periodo di integrazione/adeguamento degli atti, decide l'accoglimento od il motivato rigetto acquisito, ove richiesto, il parere della Commissione Edilizia.
    Anche in questo caso è prevista la partecipazione popolare. Difatti il piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono, tra l'altro, depositati preso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e nei successivi 15 giorni presentare osservazioni e proposte scritte.
    A conclusione del procedimento il piano esecutivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale che dovrà decidere anche in merito alle eventuali osservazioni presentate.
    L'operatività del piano esecutivo consegue alla formalizzazione per atto pubblico della convenzione urbanistica.La convenzione stessa deve essere redatta nel rispetto dei contenuti dell'art. 45 della medesima legge regionale. La parte della convenzione che riguarderà l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo dovrà essere redatta, in specifico, secondo la direttiva approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 24 del 23.02.2009. Inoltre, stante la differenziazione delle problematiche tecnico-urbanistiche che attengono ad ogni piano esecutivo la convenzione dovrà trattare, di volta in volta, questioni specifiche richiedendosi, stante l'esigenza di armonizzare congruamente i piani con la realtà territoriale, la personalizzazione delle convenzioni secondo i dettami precedentemente esposti.
    Anche per i piani esecutivi potranno porsi problematiche implicanti il ricorso alla V.A.S. o alla V.I.A.

  3. Vigilanza del territorio
    Riguarda le verifiche finalizzate all'accertamento sul territorio di eventuali violazioni edilizio-urbanistiche.
    La normativa principale di riferimento è quella del titolo quarto "Vigilanza dell'attività urbanistico-edilizia e responsabilità" del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 recante il testo unico dell'Edilizia che disciplina la fattispecie e prevede, di fatto, due ordini di sanzioni amministrative riferite: 3.1) ad interventi eseguiti in assenza od in difformità della D.I.A. che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative; 3.2) ad interventi riconducibili al permesso di costruire che in relazione alla gravità dell'abuso possono prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative, fatte salve quelle penali, comportanti, in caso di inadempimento all'ordinanza di ripristino, l'acquisizione alla titolarità pubblica della costruzione irregolare nonché del sedime di competenza o, in presenza di interveti sull'esistente, la rimessa in pristino d'ufficio.
    L'art. 28 del D.P.R. n. 380/2001 individua, in specifico, i responsabili delle violazioni edilizie. Difatti il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore lavori, a quelle del permesso ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo sempre che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
    L'art. 30 dello stesso D.P.R, disciplina, invece, le procedure da seguire in presenza di lottizzazione abusiva.

  4. Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
    La richiesta ed il rilascio del Certificato di destinazione urbanistica è disciplinato dal regolamento edilizio comunale.
    La richiesta può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata. Essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
    Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Il C.D.U. redatto secondo apposito modello conserva validità per un anno dalla data di rilascio salvo che intervengano variazioni degli strumenti urbanistici.

  5. Opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori
    L'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che ai fini del rilascio del permesso di costruire venga corrisposto un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione.
    L'articolo medesimo stabilisce che la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione sia corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire prevedendo, in alternativa, che il titolare del permesso di costruire possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione nel rispetto dell'art. 2, co. 5 della legge n. 109/1994 e s.m.i. con le modalità e garanzie stabilite dal Comune e la conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.
    Nella prevalenza dei casi l'ipotesi dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo del relativo onere tabellare avviene in presenza di piani esecutivi laddove la convenzione disciplina, tra l'altro, le modalità di intervento con le relative garanzie.
    In relazione ai contenuti del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che riguardano le opere a scomputo la G.C., con deliberazione n. 24 del 23.2.2009, ha statuito le modalità da seguire, sia in presenza di piani esecutivi, sia in presenza di interventi edilizi diretti.
    Deliberazione che è allegata nella modulistica.

  6. Pratiche per l'accesso a contributi statali o regionali da parte di privati
    1. eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati
      Il Ministero dei Lavori Pubblici al fine di favorire l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha istituito un fondo speciale a sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 13/89.
      La Regione Piemonte ogni anno provvede alla raccolta delle domande ed alla stesura delle graduatoria generale finanziando anche con fondi propri di bilancio, in assenza di contributi statali, le domande stesse.
      La domanda può essere presentata dalle persone con disabilità o da soggetti che hanno a carico i disabili entro il termine del 1 marzo di ogni anno al Comune in cui è ubicato l'immobile, oggetto dell'intervento, con allegata documentazione prevista dalla deliberazione regionale del 09 febbraio 2009 n. 25 - 10730.
      Tali domande rientreranno nella graduatoria dell'anno di presentazione delle stesse. Quelle presentate successivamente al 1 marzo rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.
      Il Comune pubblicizza tramite affissione sulle bacheche comunali, albo pretorio e sito internet, il bando di concorso contenente le indicazioni stabilite dalla Regione con le relative scadenze ai fini della presentazione della domanda. Raccolte le richieste pervenute entro i termini, ne verifica l'ammissibilità e richiede alla Regione Piemonte il relativo contributo.
      La Regione Piemonte provvederà all'approvazione della graduatoria finale e successivamente all'erogazione al Comune del contributo, ove spettante. Lo stesso verrà poi accreditato agli aventi diritto nel rispetto delle procedure normative


  7. Dichiarazioni idoneita' abitativa
    Il Servizio verifica in particolare l'idoneità abitativa conseguenti alle richieste di ricongiungimento familiare da parte di soggetti extracomunitari e per i fini dell'art. 22 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Atti dell'ufficio