Calcolo TASI
Scheda del servizio
ABOLIZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE: si ricorda che a partire dall'anno 2016 è stata abolita la TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7). Restano assoggettate alla TASI le abitazioni di lusso (categorie A/1 - A/8 - A/9)
ATTENZIONE: si rammenta che il calcolo è effettuato sui dati dichiarati dal contribuente. E' pertanto necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili di proprietà indicati sulla presente scheda. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità circa l'inesattezza dei dati medesimi.
L'importo da pagare è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti della Tasi, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.
Con risoluzione n° 1/DF 23/6/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze è stata stabilita la non applicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo IMU/TASI se il pagamento verrà effettuato entro un mese dalla scadenza.
ATTENZIONE: si rammenta che il calcolo è effettuato sui dati dichiarati dal contribuente. E' pertanto necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili di proprietà indicati sulla presente scheda. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità circa l'inesattezza dei dati medesimi.
L'importo da pagare è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti della Tasi, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.
Con risoluzione n° 1/DF 23/6/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze è stata stabilita la non applicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo IMU/TASI se il pagamento verrà effettuato entro un mese dalla scadenza.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | |||||||||||||
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Area | Area Economico-Finanziaria | |||||||||||||
Responsabile | Chiara Cinzia | |||||||||||||
Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | |||||||||||||
Telefono | 011/9263255 | |||||||||||||
Fax | 011/9263247 | |||||||||||||
tributi@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
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PEC |
tributi@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
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Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Lettera istruzioni per versamento IUC (IMU-TASI-TARI) [.pdf / 215,51 Kb]
Regolamenti
- Regolamento Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI
-
Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della Tassa sui Servizi istituita a partire dal 1° gennaio 2014. Per ogni eventuale informazione si prega di contattare l'ufficio tributi.
Regolamento TASI 2014 san maurizio canavese- 20140310.pdf [.pdf / 144,77 Kb]