9 novembre 2019
Dal 1° novembre è tornata in vigore la legge regionale che vieta l’abbruciamento di materiale vegetale fino al prossimo 31 marzo. L'obiettivo è duplice: prevenire gli incendi boschivi e tutelare la qualità dell'aria. Sono previste, eventualmente, specifiche deroghe al divieto, con indicazioni diverse in base al luogo (in bosco o fuori bosco), al tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali o accensione di fuochi) e al periodo (dal 1° novembre al 31 marzo e dal 1° aprile al 31 ottobre).
In particolare:
- L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale fino al 31 marzo.
- Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti: è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi; è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
- Nel resto del territorio regionale è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre.
Attenzione però: queste norme, ovviamente, si riferiscono all'attività agricola e selvicolturale. A scanso di equivoci, infatti, ricordiamo che è vietato sempre, in qualsiasi periodo dell'anno, accendere roghi in cortili e giardini.
In particolare:
- L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale fino al 31 marzo.
- Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti: è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi; è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
- Nel resto del territorio regionale è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre.
Attenzione però: queste norme, ovviamente, si riferiscono all'attività agricola e selvicolturale. A scanso di equivoci, infatti, ricordiamo che è vietato sempre, in qualsiasi periodo dell'anno, accendere roghi in cortili e giardini.
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
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Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||||||
Area | Settore Amministrativo - Demografico | ||||||||||||||||
Responsabile | Bertino dott. Luca Francesco | ||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà n. 1 | ||||||||||||||||
Telefono |
011/9263203 |
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Fax |
011/9278171 |
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protocollo@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
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PEC |
protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
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Apertura al pubblico |
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