Adozione Nazionale
Scheda del servizio
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome. L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.Norme di riferiment0: Legge n. 184 del 4/5/1983;Legge n. 149 del 28/03/2001. Vai al sito: http://www.tribunaledeiminori.it
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo - Demografico | ||||||||||
Responsabile | Bertino dott. Luca Francesco | ||||||||||
Indirizzo | Via Don Osella n. 4 | ||||||||||
Telefono |
011/9263233 |
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Fax |
011/9263234 |
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anagrafe@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
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PEC |
demografico@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it |
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Apertura al pubblico |
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Procedimento
Ultimo aggiornamento pagina: 21/10/2013 12:49:53