vai al contenuto vai al menu principale

Menu di navigazione

Circolazione e Sosta per portatori di handicap

Scheda del servizio

CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PESONE INVALIDE (Art. 188 CdS – Art. 381 Reg. CdS)

Il contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone invalide è previsto dall’art. 188 del Codice della Strada e dall’art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il contrassegno è rilasciato unitamente all’autorizzazione, in pratica, è un “simbolo visivo” che rende noto di essere titolari di autorizzazione per godere delle agevolazioni nella circolazione e sosta a bordo di veicoli.
Uso corretto del contrassegno disabili
Innanzitutto occorre avere ben presente che:


- Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. Inoltre non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale.

- Il contrassegno è un documento personale nominativo e pertanto quando viene esposto su un veicolo è perché in quel momento è a servizio di persona che ne è titolare il quale è a bordo o ne sta scendendo o ne deve salire. Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, CdS).
- L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l’eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta.

- Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l’autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

- Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all’invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso sia a bordo).

- Il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopiature, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno disabili: in tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione V penale - n. 1702 del 16 gennaio 2014) ha stabilito che integra gli estremi del reato penale la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale, se viene esposta ed utilizzata al posto dell’originale.

- L’autorizzazione ed il contrassegno di parcheggio per disabili, se scaduti di validità, non autorizzano la sosta in deroga, né l’autorizzano quando sono in corso di validità, quando si tratti di un divieto di sosta permanente, è quanto stabilito dalla sentenza n. 258 del 9 gennaio 2014 della Corte di Cassazione – sezione VI civile.

Tenuto presente quanto sopra elencato, il contrassegno quando regolarmente esposto, consente ai veicoli al servizio della persona disabile:

- di circolare (transito) o nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);

- nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);

- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);

- nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);

- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS). Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune. Infatti, in alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo. Quindi, per evitare di ricevere un’impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del comune in questione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione di parcheggiare (sosta)

- negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);

- nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);

- nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;

- nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996; o nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);

- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);

- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);

- nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione. Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.

NON È QUINDI CONSENTITA NEI SEGUENTI CASI:

- dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;

 - dove vige il divieto di fermata;

- in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento, in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;

 - in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, in senso contrario di marcia;

 - nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;

 - negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;

- negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione;

- nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;

- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

PRECISAZIONI E ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULL’USO CORRETTO DEL CONTRASSEGNO DISABILI

Alcune precisazioni

1. Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, conservandone la funzionalità e l’efficienza, per consentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine le strutture predisposte devono essere espressamente indicate tramite l’apposito segnale di simbolo di accessibilità (art.188 CdS e art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS).

2. Per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L’esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette strisce blu) può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (art. 1 del D.P.R. 151/2012). Inoltre, non si è tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo (ai sensi dell'art. 188, c. 3, CdS).

4. Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, ha modificato l’art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS. La nuova disposizione del decreto semplificazione (art. 25, comma 3) impone al comune di stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (un posto ogni cinquanta o frazione di cinquanta posti disponibili). Prima questa indicazione era facoltativa. La stessa disposizione, contemporaneamente, pone per i comuni solo la facoltà, e non l’obbligo, di prevedere la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

5. Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un’apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta del disabile (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.

Riassumendo:
Quali sono le agevolazioni disabili per parcheggio, sosta e circolazione?
Le agevolazioni disabili a cui viene autorizzato il contrassegno invalidi europeo sono:

SOSTA: possibilità di parcheggiare negli spazi a strisce gialle, zone con disco orario senza limiti di tempo, parcheggio strisce blu gratuito ma solo se specificato dalla segnaletica e qualora gli altri parcheggi riservati agli invalidi siano occupati e solo se previsto da specifica normativa comunale.

CIRCOLAZIONE: il permesso invalidi europeo dà diritto al titolare dell'agevolazione di circolare su tutto il territorio italiano e di entrare nelle aree:
• Aree ZTL
• Pedonali urbane (Apu ), se viene autorizzato l'accesso anche di una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.
• Vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi.
• in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione.

Per la circolazione nei paesi della Comunità Europea vedere documento allegato

ATTENZIONE:

Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza
Area Settore Vigilanza - Protezione Civile
Responsabile Comandante Viale Eliana O.
Personale Comandante Commissario di Polizia Locale; n. 1 Vice Comandante Ispettore di Polizia Locale; n. 4 Agenti di Polizia Locale.
Indirizzo Via XX Settembre n. 3
Telefono 011/9263222 - Urgenze TEL. 112
Fax 011/9244452
Email comandopm@comune.sanmauriziocanavese.to.it
PEC polizia@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 16.00 - 18.00
Mercoledì 10.00 - 12.00
Giovedì 15.00 - 17.30
Venerdì 10.00 - 13.00
Sabato, Domenica e festivi Chiuso Per richiesta interventi urgenti formulare il numero telefonico gratuito di emergenza 112

Documenti - Normativa

Ultimo aggiornamento pagina: 31/10/2016 17:06:07

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet